Chiarezza in materia di Ici.Dopo la pubblicazione della risoluzione delle finanze 12/DF si inizia a delineare la nuova normativa.

giugno 7, 2008

Ci sono degli elementi importanti che si intravedono nella risoluzione a cura del Direzione del federalismo fiscale del dipartimento delle finanze del ministro dell’Economia e delle Finanze, in materia ICI (esenzione per la abitazione principale prevista art.1 del 27 maggio 2008, n.93).

Ecco i principali requisiti per beneficiare dell’esenzione (perché si tratta di esenzione e non di esclusione come recitava il comma 1 dell’art.1):

  • La sussistenza della soggettività passiva in capo alla persona fisica che possiede l’immobile di proprietà o altro diritto reale.
  • L’iscrizione dell’immobile ad una categoria catastale diversa da A/1, A/2 ed A/9.
  • La concreta destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale ( per abitazione principale si intende quella che emerge dalla lettura dell’art.8 comma2, Dlgs n.504 del 1992, la quale coincide con la residenza anagrafica)

Nell’esenzione rientrano anche le pertinenze dell’abitazione principale, nei limiti eventualmente disposti dal regolamento comunale. ( per pertinenze si intende la definizione dell’art.817 c.c, in base al quale sono tali i beni destinati dal proprietario della casa principale o da chi ha un diritto reale sulla stessa, in modo durevole a suo servizio od ornamento)

Sono invece esclusi dall’esenzione :

  • Le abitazione di categoria catastale A1, A8, A9.
  • I cittadini non residenti nel territorio dello stato (in questi casi si applica la detrazione di base Euro:103,29 stabilit dall’art. 8, comma 2, Dlgs n.504 del 1992 o aliquota agevolata eventualmente già prevista nel regolamento comunale).

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